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Chi apre un cantiere edile deve pensare anche al cartello di cantiere: è il pannello, visibile dalla strada, che dice chi sta facendo i lavori, con quale autorizzazione e chi ne è responsabile. Sembra un dettaglio, ma se manca o è incompleto si rischia una sanzione. In questa guida vediamo quando è obbligatorio, cosa deve contenere e come realizzarlo perché duri fino alla fine dei lavori.

Quando è obbligatorio il cartello di cantiere

Il riferimento principale è l’articolo 27, comma 4, del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia). Per i lavori che richiedono un titolo edilizio, il cartello deve essere esposto nel cantiere, in un punto visibile e leggibile dalla pubblica via.

Non è però obbligatorio per qualsiasi lavoro. Per gli interventi con titoli diversi dal permesso di costruire (per esempio la SCIA o la CILA) e per quelli in edilizia libera, molto dipende da cosa prevede il regolamento edilizio del Comune. A Forlì, a Cesena e negli altri comuni conviene quindi verificare sempre le regole locali con il tecnico che segue la pratica.

Cosa deve contenere

Il cartello deve permettere di capire a colpo d’occhio di che lavori si tratta e chi ne risponde. Le voci che si trovano più spesso sono:

  • tipo e descrizione dei lavori;
  • estremi del titolo edilizio (numero, protocollo e data, uguali a quelli dei documenti);
  • committente;
  • progettista e direttore dei lavori;
  • impresa esecutrice ed eventuali imprese subappaltatrici;
  • coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, quando previsti;
  • direttore di cantiere;
  • data di inizio e data prevista di fine lavori;
  • per le opere pubbliche, anche l’importo dei lavori e la stazione appaltante.

Le informazioni esatte dipendono dal tipo di intervento e dal regolamento comunale: di solito le fornisce il direttore dei lavori. Noi ti chiediamo i dati e realizziamo il cartello.

Cartello di cantiere e notifica preliminare

Attenzione a non confondere il cartello con la notifica preliminare. Quando ricorrono i casi previsti dall’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, il committente deve inviare la notifica preliminare ad ASL e Ispettorato del lavoro prima dell’inizio dei lavori, e una copia va affissa in modo visibile in cantiere. È un documento distinto dal cartello, anche se spesso si espongono uno accanto all’altro.

Cosa si rischia se manca

La mancata esposizione del cartello, quando è dovuta, è punita in base all’articolo 44 del DPR 380/2001. La Corte di Cassazione ha confermato più volte la sanzione, e ha ritenuto irregolare anche un cartello presente ma non visibile dall’esterno. Non basta quindi “averlo da qualche parte”: deve stare dove si legge dalla strada.

Dimensioni e materiali

La legge nazionale non fissa una misura unica: alcuni regolamenti comunali e i capitolati delle opere pubbliche indicano dimensioni minime. In generale il cartello deve essere abbastanza grande da essere letto dalla strada.

Visto che deve restare all’aperto per tutta la durata dei lavori, a volte per anni, conta molto il materiale:

  • pannelli rigidi resistenti all’esterno, da fissare alla recinzione o al ponteggio;
  • stampa digitale o adesivi prespaziati resistenti al sole e alla pioggia, perché le scritte non sbiadiscano;
  • fissaggio robusto, per non perderlo al primo colpo di vento.

Il cartello come pubblicità per l’impresa

Il cartello di cantiere è obbligatorio, ma può essere anche una buona occasione per farsi conoscere. Si può affiancare con un telo o uno striscione in PVC con il logo dell’impresa sulla recinzione o sul ponteggio: chi passa vede chi sta lavorando e come.

Cartelli di cantiere a Forlì e Cesena

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Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce il parere del tecnico che segue la pratica edilizia. Le norme e i regolamenti comunali possono cambiare: verifica sempre le regole in vigore.